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Trasmissione paritaria cognome

INFORMAZIONI SULLA MODALITA' PARITARlA DI TRASMISSIONE DEL COGNOME
(Legge 26 novembre 2015 n. 173 e Regolamento 19 febbraio 2016 n. 3)

La Legge 26 novembre 2015 n. 173 "Modalità paritaria di trasmissione del cognome" ha introdotto la possibilità di trasmissione paritaria del cognome ai figli.

L'articolo 1 della Legge n, 173/2015 dispone che il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero in caso di richiesta congiunta dei genitori espressa nel certificato di  assistenza 0al parto, il solo cognome della madre o il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi attribuito.

I genitori di comune accordo possono quindi scegliere di attribuire ai figli che nasceranno dal 30 marzo 2016 il solo cognome materno o il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi attribuito, pur in presenza di figli già nati dalla stessa unione e con cognome diverso. Nel caso in cui non venga esplicitata alcuna scelta e/o nel caso in cui i genitori non siano concordi, verrà attribuito d'ufficio il cognome paterno.
L'Ufficiale di Stato Ci\ile, in caso di attribuzione deI solo cognome paterno ovvero del solo cognome materno, laddove questi siano composti da più elementi già attribuiti all'entrata in vigore della Legge n. 173 / 2015, provvede ad attribuire il cognome così come lo stesso è composto (articolo 4 del Regolamento 19 febbraio 2016 n, 3).
Qualora i genitori decidano di attribuire entrambi i cognomi, il cognome del figlio non potrà essere composto da più di due elementi. Ciascun genitore - nel caso di cognome composto - potrà quindi trasmettere un solo elemento a sua scelta. l genitori decidono, altresì, l'ordine di attribuzione. Se i genitori non si accordano sulla scelta di quale elemento del proprio cognome intendono trasmettere e sull'ordine da attribuire agli stessi, l'Ufficiale di Stato Civile attribuisce il primo elemento del cognome paterno ed il primo elemento di quello materno.

L'articolo 2 della Legge n. 173/ 2015 dispone che il figlio nato da genitori non coniugati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; in caso di riconoscimento congiunto avvenuto in sede di dichiaraziolle di nascita oppure in caso di riconoscimenlo successivo che interviene entro sei mesi dalla nascita si applicano le disposizioni dell'articolo 1.
Per i figli nati da genitori non coniugati valgono pertanto le stesse disposizioni sopra illustrate, salvo il caso di riconoscimento da parte di un solo genitore.

L'articolo 3 della Legge n. 173/2015 dispone che il cognome scelto per il primo figlio è attribuito d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile agli altri figli generati dagli stessi genitori.
La scelta quindi effettuata dai genitori la prima volta o l'attribuzione del cognome paterno da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, si estende d'ufficio anche ai figli che nasceranno successivamente.

Come effettuare la scelta del cognome
La dichiarazione di scelta del cognome deve essere resa dai genitori direttamente in Ospedale al personale sanitario che ha assistito al parto. Il certificato di assistenza al parto va compilato nell'apposito spazio riservato all'espressione del consenso dei genitori per l'attribuzione del cognome al figlio e deve essere sottoscritto da entrambi i genitori alla presenza dell'ostetrica. La dichiarazione di scelta del cognome di famiglia può essere operata solo la prima volta: la scelta sopra espressa si estende. infatti, d'ufficio anche ai figli che nasceranno successivamente.

Rimangono identiche, invece, le modalità da seguire per la denuncia della nascita all'Ufficio di Stato Civile e che si riportano per maggior chiarezza.
Genitori coniugati: è sufficiente che uno solo dei genitori si rechi all'UffIcio di Stato Civile per la dichiarazione di nascita presentando il certificato di assistenza al parto ed un documento di identità.
Genitori non coniugati: entrambi i genitori devono recarsi all'Ufficio di Stato Civile per la denuncia di nascita presentando il certificato di assistenza al parto ed i documenti di identità.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile al n. tel. 0549 882080. I testi normativi sono reperibili sul sito internet www.consigliograndeegenerale.sm e sono scaricabili dai link qui sotto.

Precisazione:

In base all'art. 6, commi 2 e 3 della Legge n.173/2015
"2. Per tutti i casi non contemplati dalla presente legge riguardanti richieste di cambiamento, modifica, aggiunta del cognome, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle Leggi 12 agosto 1946 n.43 e 26 gennaio 2006 n.17. Il Commissario della Legge, avanti al quale è instaurata procedura di volontaria giurisdizione, decide sulle richieste di cui al presente comma, tenendo conto dell’interesse del minore, dei nuovi principi introdotti dalla presente legge in materia di attribuzione paritaria ai figli del cognome materno e dell’interesse all’unitarietà del cognome della famiglia.
3. In via eccezionale e per il periodo di un anno dalla data di applicazione della presente legge, le domande di aggiunta del cognome materno nei confronti dei figli minori già nati possono essere direttamente presentate all’Ufficiale di Stato Civile che provvede all’inoltro al Commissario della Legge per la decisione secondo quanto contenuto al superiore comma 2. Detta facoltà è, altresì, riconosciuta ai figli maggiorenni conviventi che non abbiano età superiore ai venticinque anni."

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